Alto Adige
Zona di produzione: comprende interamente il territorio, idoneo ad ottenere vini di qualità, dei comuni di Aldino, Andriano, Appiano *, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro *, Cermes, Cornedo all’Isarco, Cortaccia *, Cortina *, Egna, Fiè allo Sciliar, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè *, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio Atesino, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno *, Tesimo, Tirolo, Vadena e in parte di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro, Varna, Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro (51 comuni), in provincia di Bolzano. (* sulla strada del vino).
Sottozone:
COLLI DI BOLZANO, comprende il comune di Laives e parte di Bolzano, Cornedo all’Isarco, Fiè allo Sciliar, Renon, San Genesio Atesino e Terlano;
MERANESE DI COLLINA o MERANESE, comprende i comuni di Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Merano, Postal, Rifiano, San Pancrazio, Scena, Tesimo e Tirolo;
SANTA MADDALENA, comprende in tutto o in parte alcune frazioni e sottofrazioni dei comuni di Bolzano, Cornedo all’Isarco, Renon, San Genesio Atesino e Terlano; e precisamente Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, San Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e San Maurizio, in quello di Bolzano, Settequerce, in quello di San Genesio Atesino, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner, in quello di Renon.
TERLANO, comprende i comuni di Andriano, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Meltina, San Genesio Atesino, Nalles, Terlano e Tesimo;
VALLE ISARCO, comprende i comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè allo Sciliar, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Varna, Velturno e Villandro;
VALLE ISARCO KLAUSNER LEITACHER, comprende i comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;
VALLE VENOSTA, comprende i comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro;
CLASSICO o KLASSICH o KLASSICHES URSPRUNGEBIET, per il Santa Maddalena, ai vini ottenuti dalla zona d’origine più antica, già indicata dal D.M. del 23/10/1931, concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio).
CLASSICO o KLASSICH o KLASSICHES URSPRUNGEBIET, per tutti i vini Terlano, ottenuti nei comuni di Terlano, Andriano e Nalles.
La denominazione ALTO ADIGE, può essere utilizzata anche per i vini LAGO DI CALDARO o CALDARO CLASSICO o CLASSICO SUPERIORE, ottenuti nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo.
Indicazioni specifiche geografiche consentite:
SANTA GIUSTINA (ST. JUSTINA), LAITAGO (LAITACH), SAN PIETRO (ST. PETER), GUNCINA (GUNTSCHNA), SAN GIORGIO (ST. GEORGEN), RENCIO (RENTSCH) e RENA (SAND), per il Santa Maddalena;
LAGREIN DI GRIES o GRIESER LAGREIN o LAGREIN AUS GRIES, per il Lagrein e Lagrein rosato (o rosé) ottenuti nel comune di Bolzano;
KÜCHELBERG, GNEID, ROSENGARTEN, LEBENBERG, LABERS e DEL BURGRAVIATO o BURGGRÄFLER (il territorio dell’ex contea (castello) di Tirolo), per il Meranese di Collina;
BRESSANONE o BRIXNER, per il Valle Isarco, ottenuto nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna.
Per i vini ALTO ADIGE è ammessa la menzione Vigna.
Vitigni: per i vini Alto Adige, Alto Adige Valle Isarco e Alto Adige Valle Venosta, la presenza dell’omonimo vitigno è minimo l’85%.
Con la specificazione di due vitigni, possono concorrere insieme alla produzione dei mosti o dei vini con più del 15%. Il vitigno preponderante precede l’altro in etichetta; il termine cabernet vale per il cabernet franc e cabernet sauvignon.
Spumante con fermentazione in bottiglia: pinot bianco e/o pinot nero e/o chardonnay. La tipologia Rosè, pinot nero almeno 20%.
Bianco anche Passito: chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot grigio, min. 75%; di cui presenti almeno due varietà, ma nessuna deve superare il 70% del totale; i vitigni ammessi per l’eventuale 25% sono: müller thurgau e/o sauvignon e/o riesling e/o sylvaner e/o traminer aromatico e/o kerner.
Passito con la specificazione di due vitigni: chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o müller thurgau e/o sauvignon e/o riesling e/o sylvaner e/o traminer aromatico e/o kerner e/o moscato giallo, presenti due di tali varietà per oltre il 15% del totale.
Passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner e/o Moscato giallo, devono essere presenti, per oltre il 15% del totale, due di tali varietà.
Con la specificazione di due vitigni (Chardonnay-Pinot bianco, Chardonnay-Pinot grigio, Pinot bianco-Pinot grigio): le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale.
Alto Adige Colli di Bolzano; Alto Adige Meranese di Collina; Alto Adige Santa Maddalena: schiave min. 85%.
Alto Adige Terlano, con specificazione del vitigno almeno il medesimo per l’85%; senza specificazione di vitigno: pinot bianco e/o chardonnay, min 50%; ammessi riesling italico e/o riesling e/o sauvignon e/o sylvaner e/o müller thurgau e/o pinot grigio; ammessi altri vitigni di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano, max. 15%.
Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher: schiava e/o portoghese e/o lagrein e/o pinot nero.
Altre tipologie:
PASSITO, VENDEMMIA TARDIVA e RISERVA, il Moscato Rosa e tutti i vini Alto Adige Bianchi, salvo Müller Thurgau e Riesling Italico; tutti i vini Alto Adige Terlano, salvo Müller Thurgau e Riesling Italico; tutti i vini Alto Adige Valle Isarco, salvo Müller Thurgau; tutti i vini Alto Adige Valle Venosta, salvo Müller Thurgau.
PASSITO e VENDEMMIA TARDIVA, il Müller Thurgau dell’Alto Adige, Alto Adige Terlano e Alto Adige Valle Isarco.
VENDEMMIA TARDIVA e RISERVA, il Riesling italico dell’Alto Adige e Alto Adige Terlano.
PASSITO e RISERVA: Chardonnay-Pinot Bianco, Chardonnay-Pinot Grigio, Pinot Bianco-Pinot Grigio e Alto Adige Terlano (Bianco).
PASSITO, i vini Alto Adige Bianco, con o senza sottozona, ottenuti dallo chardonnay, kerner, moscato giallo, moscato rosa, müller thurgau, pinot bianco, pinot grigio, riesling, sauvignon, sylvaner, traminer aromatico e veltliner. I vini della tipologia PASSITO, anche con la specificazione di due vitigni, devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico minimo di 16% di cui effettivo almeno 7% e a condizione che la resa dell’uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 hl/ha e immesso al consumo dal 1° giugno dell’anno successivo la vendemmia. È vietato ogni aggiunta di mosti concentrati o MCR (mosti concentrati rettificati). Il vino deve essere immesso al consumo dal 1° giugno dell’anno successivo la vendemmia.
VENDEMMIA TARDIVA, i vini Alto Adige Bianco, Moscato Rosa e monovarietali a bacca bianca, con indicazione del vitigno, con o senza sottozona, ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta, con un titolo alcolometrico naturale (esclusa qualsiasi correzione) non inferiore al 13,5% di cui effettivo almeno 7% e una resa dell’uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 hl/ha.
RISERVA, il vino Spumante a fermentazione in bottiglia, senza indicazione di vitigno, ad eccezione del spumante Alto Adige Rosè, con un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia della partita più recente.
RISERVA, tutti i vini Rossi e Bianchi Alto Adige, salvo Schiava, Schiava Gentile, Schiava Grigia e Schiava Grossa e l’Alto Adige Valle Venosta Pinot Nero, con un titolo alcolometrico minimo di 11,5% e un affinamento di almeno 2 anni a partire dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia.
SPUMANTE, i vini Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot grigio e Pinot Nero, prodotti nelle tipologie Extra Brut e Brut, con un titolo alcolometrico minimo di 11,5%.
Alto Adige SPUMANTE, senza sottozona e senza menzione del vitigno, è elaborato esclusivamente con il metodo Classico, affinato almeno 15 mesi in bottiglia e immesso al consumo, non prima di 20 mesi, dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia più recente.
Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o accompagnare nell’etichetta il nome geografico d’origine dei vini Alto Adige o dell’Alto Adige.
Vini e vitigni
ALTO ADIGE (da sola nel caso dello Spumante metodo Classico)
Tipologie: Extra brut o Brut
ALTO ADIGE (Spumante Rosé)
ALTO ADIGE (da sola nel caso di vino Bianco o Weiss)
CHARDONNAY
KERNER
MOSCATO GIALLO (Secco o Dolce)
MÜLLER THURGAU
PINOT BIANCO
PINOT GRIGIO
RIESLING
RIESLING ITALICO
SAUVIGNON
SYLVANER
TRAMINER AROMATICO
CHARDONNAY-PINOT BIANCO
CHARDONNAY-PINOT GRIGIO
PINOT BIANCO-PINOT GRIGIO
LAGREIN ROSATO o ROSÉ o KRETZER
MERLOT ROSATO o ROSÉ o KRETZER
MOSCATO ROSA (Dolce)
PINOT NERO ROSATO o ROSÉ o KRETZER
CABERNET
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
LAGREIN
MALVASIA
MERLOT
PINOT NERO
SCHIAVA o SCHIAVA GENTILE o SCHIAVA GROSSA
SCHIAVA GRIGIA
CABERNET – LAGREIN
CABERNET – MERLOT
LAGREIN – MERLOT
Sottozona COLLI DI BOLZANO o BOZNER LEITEN
Sottozona MERANESE DI COLLINA o MERANESE o MERANER HÜGEL o MERANER
Sottozona SANTA MADDALENA o ST. MAGDALENER
Sottozona TERLANO o TERLANER
(BIANCO senza menzione del vitigno)
CHARDONNAY
MÜLLER THURGAU
PINOT BIANCO
PINOT GRIGIO
RIESLING
RIESLING ITALICO
SAUVIGNON
SYLVANER
Sottozona VALLE ISARCO o EISACKTAL o EISACKTALER
KERNER
MÜLLER THURGAU
PINOT GRIGIO
RIESLING
SYLVANER
TRAMINER AROMATICO
VELTLINER
KLAUSNER LEITACHER (Indicazione geografica)
Sottozona VALLE VENOSTA o VINSCHGAU
CHARDONNAY
KERNER
MÜLLER THURGAU
PINOT BIANCO
PINOT GRIGIO
RIESLING
SAUVIGNON
TRAMINER AROMATICO
PINOT NERO
SCHIAVA